Titolo IV
Art. 31
Sistemazione idrogeologica.
In vigore dal 19 mag 1981
Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-31