Capo II

Art. 26

Prestazione di garanzie.

In vigore dal 1 mag 1982
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all' della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-26

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