Titolo IV
Art. 29
Attivazione dei piani di recupero.
In vigore dal 19 mag 1981
Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.
In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.
Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonché le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite.
Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente , risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente , regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-29