Titolo IV

Art. 27

Direttive generali.

In vigore dal 19 mag 1981
La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale. La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali. Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-27

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