Titolo IV
Art. 27
40 / 88Direttive generali.
In vigore dal 19 mag 1981
La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.
La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.
Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-27