Capo II

Art. 23

Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze.

In vigore dal 19 mag 1981
Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli . Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti . Le aziende e gli istituti di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli , compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature. Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente , le disponibilità da destinare a tali interventi.
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