Titolo IV

Art. 33

Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato.

In vigore dal 19 mag 1981
I comuni individuano nei piani di cui al precedente le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché delle attività ausiliarie al commercio. La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte. Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-33

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