Convention 146

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1981
. Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell' della presente Convenzione: a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale; b) i periodi di incapacità lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternità, alle condizioni che verranno determinate dalla autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese; c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego; d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-6-2

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