Convention 146
Art. 6
In vigore dal 14 mag 1981
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Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal paragrafo 3 dell' della presente Convenzione:
a) i giorni festivi ufficiali e consuetudinari riconosciuti come tali nel paese di bandiera, sia che siano compresi o meno nel periodo di congedo pagato annuale;
b) i periodi di incapacità lavorativa risultanti da malattia, incidenti o maternità, alle condizioni che verranno determinate dalla autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese;
c) le autorizzazioni temporanee ad assenze a terra accordate alla gente di mare durante il contratto di impiego;
d) i congedi compensativi di qualsiasi natura, alle condizioni che verranno determinate dall'autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-6-2