Convention 146
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per avere diritto alla totalità del congedo prescritto dal precedente articolo, avrà diritto, per il detto anno ad un congedo annuale retribuito di una durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "anno" si riferisce ad un anno civile od ogni periodo della stessa durata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-4-2