Convention 146
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
.
In casi eccezionali l'autorità competente o l'organismo appropriato di ciascun paese possono adottare delle disposizioni per sostituire il congedo annuale dovuto in base alla presente Convenzione con un indennità pecuniaria almeno equivalente alla rimunerazione prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-9-2