Convention 146

Art. 13

In vigore dal 14 mag 1981
. Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali viene data efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, mediante un'adeguata ispezione od ogni altro sistema, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-13-2

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