Convention 145
Art. 4
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Quando la continuità dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalità che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno.
2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avrà priorità d'ingaggio per la navigazione.
3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovrà tenersi pronta a lavorare secondo le modalità che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-4