Convention 145
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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1. In ogni Stato Membro ove esista una attività marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, così facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.
2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennità pecuniaria la cui entità e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-2