Convention 145
Art. 1
In vigore dal 14 mag 1981
CONVENZIONE N. 145
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulla continuità dell'impiego della gente di mare
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione,
Avendo notati i termini della parte IV (Regolarità dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), del 1970,
Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuità dell'impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla continuità dell'impiego (gente di mare) del 1976.
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1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell'equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da:
a) una nave da guerra;
b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.
3. La legislazione nazionale determinerà quando una nave sarà ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente Convenzione.
4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-1