Convention 145

Art. 3

In vigore dal 14 mag 1981
. Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all' della presente Convenzione potranno figurare: a) sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una società di armatori. b) sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-3

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