Convention 146
Art. 3
In vigore dal 14 mag 1981
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1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avrà diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata.
2. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica.
3. La durata del congedo non dovrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio.
4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà informare il Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-3-2