Convention 146

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualità di gente di mare. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone impiegate in una qualunque funzione a bordo di una imbarcazione marittima immatricolata nel territorio di uno Stato che abbia ratificato la presente Convenzione, diversa da: a) una nave da guerra; b) una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili. 3. La legislazione nazionale determinerà quali navi sono ritenute imbarcazioni marittime ai fini della presente Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate, ove esistano in materia. 4. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano, estendere il proprio campo di applicazione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni proprie all'industria interessata, alle persone escluse dalla definizione di gente di mare dal comma b) del paragrafo 2, o ad alcune categorie di queste ultime. 5. Ogni Membro che, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, estenda il campo di applicazione della presente Convenzione, dovrà specificare in una dichiarazione allegata a detta ratifica le categorie previste da tale estensione e, ove occorra, le modifiche che si saranno rese necessarie. 6. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può inoltre notificare ulteriormente al Direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, mediante una dichiarazione, di estendere il campo di applicazione della Convenzione ad altre categorie diverse da quelle specificate al momento della ratifica. 7. Nella misura in cui sia necessario, l'autorità competente od ogni altro organismo appropriato di ciascun paese potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e gente di mare interessate, ove esistano, adottare delle misure al fine di escludere dall'applicazione della presente Convenzione delle categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime. 8. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che è tenuto a presentare in base all' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro indicare con motivi a sostegno, le categorie che siano state oggetto di una esclusione in applicazione dei paragrafi 3 e 7 del presente Articolo, nonché esporre nei rapporti successivi, lo stato della propria legislazione e della propria pratica nei confronti delle suddette categorie, precisando in quale misura si sia data seguito o ci si proponga di dare seguito alla presente Convenzione per quanto attiene alle categorie in questione.
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