Convenzione 143›Parte II
Art. 13
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Ogni Stato membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.
2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-13-3