Art. 13
Convenzione 143Parte II

Art. 13

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ogni Stato membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio. 2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-13-3