Convenzione 143Parte I

Art. 8

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sè, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro. 2. Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-8-3

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