Convenzione 143Parte II

Art. 11

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o e emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante. 2. La presente parte non si applica: a) ai lavoratori frontalieri; b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo; c) ai marittimi; d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione; e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-11-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo