Convenzione 143›Parte II
Art. 11
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o e emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.
2. La presente parte non si applica:
a) ai lavoratori frontalieri;
b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
c) ai marittimi;
d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;
e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-11-3