Convenzione 143›Parte II
Art. 12
In vigore dal 14 mag 1981
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Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:
a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall' della presente convenzione;
b) emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
c) adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attività diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo più completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonché le attività destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
e) con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinché i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parità di opportunità e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla società del paese di occupazione;
f) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.
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