Art. 26
In vigore dal 23 apr 1981
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il 1981.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-26