Art. 30
In vigore dal 23 apr 1981
I contributi dello Stato di cui all' della legge 5 febbraio 1968, n. 82, a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano già state costituite le unità sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle università, nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.
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