Art. 3
In vigore dal 17 nov 1981
Il Ministro delle finanze, sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari.
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