Art. 5

In vigore dal 23 apr 1981
Le autorizzazioni di spesa di cui all', primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati: a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento è previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno; b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento: 1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A; 2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292: lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo