Art. 6
In vigore dal 23 apr 1981
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-6