Art. 4

In vigore dal 23 apr 1981
Il Ministro delle finanze può acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall' della legge 27 febbraio 1967, n. 48. A tale fine, per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo