Art. 33

In vigore dal 23 apr 1981
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
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