Art. 37
In vigore dal 23 apr 1981
Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-37