Art. 39
In vigore dal 9 set 1988
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.
Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, la serie di buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.
È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-39