Art. 44
In vigore dal 23 apr 1981
Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 1981
p. il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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