Art. 25
In vigore dal 23 apr 1981
Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.
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