Art. 21
In vigore dal 23 apr 1981
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.
È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passività delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.
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