Art. 16

In vigore dal 23 apr 1981
La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all', a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed all' della legge 2 maggio 1976, n. 183.
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