Art. 22
In vigore dal 23 apr 1981
Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall' della legge 3 giugno 1975, n. 160.
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