Protocollo

Art. XIV

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIV. Dopo l'articolo 35 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "Articolo 35 A. 1. - Nulla nella presente Convenzione vieta l'istituzione da parte di uno Stato e l'applicazione sul suo territorio di un sistema di indennizzo complementare a quello previsto dalla presente Convenzione a favore degli attori in caso di morte o di lesioni di un passeggero. Tale sistema deve soddisfare le seguenti condizioni: a) in nessun caso esso deve attribuire al trasportatore e ai suoi dipendenti una qualsiasi altra responsabilità che si aggiunga a quella attribuita loro sulla base della Convenzione; b) esso non deve imporre al trasportatore nessun onere finanziario o amministrativo diverso dalla esazione nel detto Stato dei contributi dei passeggeri, se ne viene richiesto; c) esso non deve dare luogo ad alcuna discriminazione fra i trasportatori per quanto riguarda i passeggeri interessati; i vantaggi che questi ultimi possono trarre dal sistema debbono essere loro concessi da qualsiasi trasportatore di cui essi utilizzino i servizi; d) allorchè un passeggero ha contribuito a tale sistema, ogni persona che subisca danni a seguito della morte o di lesioni di detto passeggero potrà pretendere di beneficiare dei vantaggi del sistema".
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xiv

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