Protocollo

Art. XVII

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XVII. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un solo ed unico strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 ed a Guatemala nel 1971.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xvii

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