Protocollo

Art. XIX

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIX. 1. - Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xix

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