Protocollo
Art. XIX
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIX.
1. - Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari.
2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971.
3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
Storico versioni
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