Protocollo
Art. XX
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XX.
1. - Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, a condizione tuttavia che il traffico internazionale regolare cumulativo - espresso in passeggeri-chilometri, e quale risulta dalle statistiche pubblicate per l'anno 1970 dalla Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale - delle compagnie aeree di cinque Stati che abbiano ratificato il presente Protocollo, rappresenti almeno il 40 per cento del traffico aereo internazionale regolare totale delle compagnie aeree dei Paesi membri dell'Organizzazione della Aviazione civile internazionale registrato nel corso di quello stesso anno. Se, al momento del deposito del trentesimo strumento di ratifica, tale condizione non è soddisfatta, il Protocollo non entrerà in vigore se non al novantesimo giorno successivo a tale adempimento. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica necessario alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
2. - Dal momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dalla Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xx