Protocollo
Art. XII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XII.
All'articolo 28 della Convenzione, l'attuale comma 2 diventa comma 3 e al suo posto viene inserito il seguente comma 2:
"2. - Per quanto riguarda il danno derivante dalla morte, da una lesione o dal ritardo subito da un passeggero nonché dalla distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei bagagli, l'azione di responsabilità può essere intentata davanti ad uno dei tribunali indicati al 1° comma del presente articolo, o, sul territorio di un'Alta Parte contraente, davanti al tribunale nella cui giurisdizione il trasportatore possiede una impresa, se il passeggero ha il proprio domicilio o la propria residenza permanente sul territorio della medesima Alta Parte contraente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xii