Protocollo
Art. X
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo X.
L'articolo 25 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 25.
Il limite di responsabilità previsto dall'articolo 22, comma 2, non si applica se è dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del trasportatore o dei suoi dipendenti, compiuti sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, purchè, nel caso di un atto o di una omissione di dipendenti, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni".
Storico versioni
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