Protocollo

Art. V

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo V. All'articolo 18 della Convenzione, i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. - Il trasportatore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento delle merci allorchè il fatto che ha causato il danno si è prodotto durante il trasporto aereo. 2. - Il trasporto aereo, ai sensi del comma precedente, comprende il periodo durante il quale le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia in aerodromo che a bordo di un aeromobile, in caso di atterraggio fuori da un aerodromo, o in un luogo qualsiasi".
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-v

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