Protocollo
Art. VII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VII.
L'articolo 21 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 21.
Nel caso in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi, della persona che chiede il risarcimento, il trasportatore è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti di tale persona, nella misura in cui la detta responsabilità ha causato il danno o vi ha contribuito.
Allorchè una richiesta di risarcimento viene presentata da una persona diversa dal passeggero, a causa della morte o di una lesione subita da quest'ultimo, il trasportatore è ugualmente esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui egli dimostri la responsabilità di tale passeggero nel provocare il danno o nel contribuirvi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-vii