Protocollo
Art. XI
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XI.
I commi 1 e 3 dell'articolo 25 A della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"1. - Se un'azione viene intentata contro un dipendente del trasportatore a seguito di un danno previsto dalla Convenzione, tale dipendente, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi dei limiti di responsabilità invocabili dal trasportatore in virtù della presente Convenzione.
3. - Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al trasporto di merci se viene dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno".
Storico versioni
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