Art. VII
Protocollo

Art. VII

7 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VII. L'articolo 21 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 21. Nel caso in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi, della persona che chiede il risarcimento, il trasportatore è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti di tale persona, nella misura in cui la detta responsabilità ha causato il danno o vi ha contribuito. Allorchè una richiesta di risarcimento viene presentata da una persona diversa dal passeggero, a causa della morte o di una lesione subita da quest'ultimo, il trasportatore è ugualmente esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui egli dimostri la responsabilità di tale passeggero nel provocare il danno o nel contribuirvi".
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-vii