Protocollo 3

Art. XII

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XII. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o di detta Convenzione emendata, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, nonché l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di ogni altra utile informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xii-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo