Protocollo 3
Art. VIII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VIII.
1. - Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, entrerà in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
2. - A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo verrà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-viii-4