Protocollo 3
Art. IX
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IX.
1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975.
3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Storico versioni
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