Protocollo 3
Art. VII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VII.
1. - Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari.
2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 o da uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971, comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo addizionale n. 3 di Montreal del 1975 e a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975.
3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Storico versioni
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